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Nuova definizione di default

Il Gruppo Mediobanca applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto a un’obbligazione verso la banca (il cosiddetto “default”), elaborate dalla European Banking Authority (EBA). Dall’1 gennaio 2021 tali regole sono applicate obbligatoriamente da tutto il sistema bancario.

Le nuove regole, note come “Nuova definizione di default”, stabiliscono criteri più restrittivi in materia di classificazione “a default” rispetto a quelli precedentemente adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i Paesi dell’Unione Europea.

Le nuove regole

Conoscere i principali cambiamenti introdotti dalla nuova disciplina in materia di classificazione "a default" è fondamentale per gestire con consapevolezza i propri rapporti bancari

Soglie di rilevanza

La banca è tenuta a classificare il cliente a default se sono superate le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

  • clienti privati e PMI: arretrato di importo almeno a pari a 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente;
  • altre imprese: arretrato di importo almeno pari a 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente.

Mentre per i prodotti rateali la precedente definizione faceva riferimento al numero di mesi dalla rata più anziana ancora non pagata, la nuova definizione non dipende dal numero di rate insolute ma si basa sulla presenza continuativa di un importo arretrato per un periodo di almeno 90 giorni.

Resta inoltre tra i compiti dell’Istituto segnalare a default il cliente che, anche in assenza di scaduti a 90 giorni, si trovi in una condizione di probabile inadempienza sul prestito.

Compensazione

La nuova disciplina non consente la compensazione degli importi scaduti: la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate

Cure period

Lo stato di default permane per almeno 90 giorni ("cure period") dal momento in cui il cliente regolarizza l’arretrato di pagamento verso la banca. Periodi di durata maggiore, almeno 12 mesi, continuano ad essere applicati a posizioni a default soggette a misure di tolleranza (ossia classificate come forbearance). Trascorso questo periodo, se non ci sono più le condizioni di classificazione a default, la posizione viene classificata in bonis.

L’impatto sulle segnalazioni in Centrale Rischi

Le nuove regole sul default hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari per le valutazioni del "merito di credito".

Alcuni consigli:

  • Gestire in modo consapevole i rapporti bancari e i finanziamenti è essenziale per evitare di incorrere in sconfinamenti o arretrati che potrebbero rendere più difficile l’accesso al credito, la concessione di nuovi finanziamenti e ripercuotersi sui propri cointestatari;
    • Poni la massima attenzione nel rispetto puntuale delle scadenze di pagamento.
    • Verifica frequentemente il saldo dei tuoi conti correnti e la disponibilità delle carte di credito onde evitare che l’addebito delle rate del prestito generi insoluti per incapienza del conto o della carta.
    • In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza procedi con la massima celerità alla regolarizzazione onde evitare lo scadere di altre rate ed il persistere di una condizione di arretrato che porta alla segnalazione di default.
    • Ricorda che siamo sempre a tua disposizione per supportarti nell’individuare i prodotti e le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

Per saperne di più

Puoi consultare le guide e i documenti ABI:

La normativa di riferimento è costituita da: EBA/GL/2016/07 (Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013); Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017; Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca Centrale Europea del 21 novembre 2018; Banca d’Italia, “Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate”, 15 ottobre 2020.